keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 IT
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- servizio_digitale 35
- contenuto_digitale 33
- consumatore 19
- conformità 17
- qualsiasi 10
- difetto 9
- presente 9
- persona 8
- dati 8
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- digitale 8
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- fisica 6
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- attività 4
- commerciale 4
- industriale 4
- artigianale 4
- relazione 4
- servizi 4
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) | « contenuto_digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale; |
2) | « servizio_digitale»:
|
3) | « beni_con_elementi_digitali»: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto_digitale o un servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene; |
4) | « integrazione»: il collegamento del contenuto o del servizio_digitale con le componenti dell’ ambiente_digitale del consumatore e l’incorporazione in dette componenti affinché il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dalla presente direttiva; |
5) | « operatore_economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica, per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva; |
6) | « consumatore»: qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; |
7) | « prezzo»: la somma di denaro o la rappresentazione di valore digitale dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto_digitale o di servizio_digitale; |
8) | « dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; |
9) | « ambiente_digitale»: l’hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale o per usarlo; |
10) | « compatibilità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto_digitale o il servizio_digitale; |
11) | « funzionalità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo; |
12) | « interoperabilità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo; |
13) | « supporto_durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o all’ operatore_economico di archiviare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) | « contenuto_digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale; |
2) | « servizio_digitale»:
|
3) | « beni_con_elementi_digitali»: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto_digitale o un servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene; |
4) | « integrazione»: il collegamento del contenuto o del servizio_digitale con le componenti dell’ ambiente_digitale del consumatore e l’incorporazione in dette componenti affinché il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dalla presente direttiva; |
5) | « operatore_economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica, per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva; |
6) | « consumatore»: qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; |
7) | « prezzo»: la somma di denaro o la rappresentazione di valore digitale dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto_digitale o di servizio_digitale; |
8) | « dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; |
9) | « ambiente_digitale»: l’hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale o per usarlo; |
10) | « compatibilità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto_digitale o il servizio_digitale; |
11) | « funzionalità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo; |
12) | « interoperabilità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo; |
13) | « supporto_durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o all’ operatore_economico di archiviare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate. |
Articolo 14
Mezzi di ricorso per difetto di conformità
1. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, o a una riduzione adeguata del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, a meno che ciò non sia impossibile o imponga all’ operatore_economico costi che sarebbero sproporzionati, tenuto conto di tutte circostanze del caso, tra cui:
a) | il valore che il contenuto_digitale o servizio_digitale avrebbe se non ci fosse alcun difetto di conformità; e |
b) | l’entità del difetto di conformità. |
3. L’ operatore_economico rende il contenuto_digitale o il servizio_digitale conforme a norma del paragrafo 2 entro un periodo di tempo ragionevole a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore riguardo al difetto di conformità, senza spese e senza particolari disagi per il consumatore, tenendo conto della natura del contenuto_digitale o del servizio_digitale e dell’uso che il consumatore intendeva farne.
4. Il consumatore ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo a norma del paragrafo 5 se il contenuto_digitale o il servizio_digitale è fornito in cambio del pagamento di un prezzo, o alla risoluzione del contratto conformemente al paragrafo 6, in uno dei casi seguenti:
a) | il rimedio consistente nel ripristino della conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale è impossibile o sproporzionato conformemente al paragrafo 2; |
b) | l’ operatore_economico non ha ripristinato la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale a norma del paragrafo 3; |
c) | risulta un difetto di conformità, nonostante il tentativo dell’ operatore_economico di ripristinare la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale; |
d) | il difetto di conformità è talmente grave da giustificare un’immediata riduzione del prezzo o risoluzione del contratto; oppure |
e) | l’ operatore_economico ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale entro un periodo di tempo ragionevole o senza particolari disagi per il consumatore. |
5. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito al consumatore rispetto al valore che avrebbe tale contenuto_digitale o servizio_digitale se fosse conforme.
Se il contratto stabilisce che il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito per un determinato periodo di tempo dietro pagamento di un prezzo, la riduzione di prezzo si applica al periodo di tempo in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale non è stato conforme.
6. Se il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato fornito dietro pagamento di un prezzo, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto solo se il difetto di conformità non è di lieve entità. L’onere della prova riguardo al fatto se il difetto di conformità è di lieve entità è a carico dell’ operatore_economico.
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